La definizione normativa di rifiuto in Italia è data dall’art. 183 del decreto legislativo 3 aprile 2006 n. 152 (cosiddetto Testo unico ambientale), modificata dal decreto legislativo 3 dicembre 2010, n. 205 “Disposizioni di attuazione della direttiva 2008/98/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 19 novembre 2008 relativa ai rifiuti e che abroga alcune direttive”. (10G0235) (GU n. 288 del 10-12-2010 – Suppl. Ordinario n.269):
«Qualsiasi sostanza od oggetto di cui il detentore si disfi o abbia l’intenzione o abbia l’obbligo di disfarsi».
L’atto di “disfarsi” va inteso indipendentemente dal fatto che il bene possa potenzialmente essere oggetto di riutilizzo, diretto o previo intervento manipolativo. Secondo la Circolare del Ministero dell’Ambiente 28.06.1999 “disfarsi” equivale ad avviare un oggetto o sostanza ad operazioni di smaltimento o di recupero (rispettivamente allegati B e C alla parte quarta del D.Lgs. 152/2006).
La gestione dei rifiuti costituisce attività di pubblico interesse disciplinata dalla parte quarta del D. Lgs. 152/2006 al fine di proteggere l’ambiente e la salute umana, prevenendo o riducendo gli impatti negativi della produzione e della gestione dei rifiuti, riducendo gli impatti complessivi dell’uso delle risorse e migliorandone l’efficacia. Tale attività comprende la raccolta, il trasporto, il recupero e lo smaltimento dei rifiuti, compresi il controllo di tali operazioni.
Per gestione integrata dei rifiuti si intende il complesso delle attività, ivi compresa quella di spazzamento delle strade, volte ad ottimizzare la gestione dei rifiuti. Quindi la Nappi Sud, per i Comuni gestiti, provvede alla strutturazione ed organizzazione dei servizi relativi alla raccolta e al trasporto dei rifiuti, alla raccolta differenziata con modalità “porta a porta” spinto e all’utilizzo delle infrastrutture al servizio della raccolta differenziata, nonché alla gestione dei rifiuti residuali non ulteriormente differenziabili.